Competenze
Il proprietario o il detentore che si occupi, anche temporaneamente, di un cane è responsabile della sua salute e del suo benessere.
Dovrà quindi fornirlo di cibo e acqua in quantità sufficiente, assicurargli le necessarie cure sanitarie, la possibilità di servizio fisico, la pulizia degli spazi di dimora.
Dovrà inoltre prendere tutte le precauzioni per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
E’ vietato allontanare i cuccioli dalla madre prima dei 2 mesi di età
La vigente Legge Regionale n. 27/2000 dispone che i cani siano identificati attraverso l'applicazione di un microchip sottocutaneo.
L’identificazione dei cani e degli altri animali avviene mediante inserimento sottocutaneo nella regione mediana del collo, lato sinistro (dietro l’orecchio sinistro) di un unico microchip. L’applicazione del microchip deve essere eseguita da un medico veterinario accreditato o dell’USL.
Il Comune fornisce il microchip al momento dell'iscrizione all'Anagrafe Canina. Il costo del microchip è di € 3,10.
L'applicazione del microchip deve avvenire entro 60 giorni dalla nascita dei cani.
Il proprietario dell’animale può rivolgersi direttamente ad un veterinario accreditato sia per l’applicazione del microchip, di cui i veterinari possono essere dotati, sia per la registrazione presso Anagrafe canina senza necessità di recarsi in Comune. Si consiglia di informarsi preventivamente se il veterinario a cui si intende rivolgersi, ha chiesto l'accreditamente e se è in grado di fornire i microchip.
Il cane può essere registrato esclusivamente presso il Comune di residenza del proprietario. Qualora il cane fosse collocato in un luogo diverso dalla residenza del proprietario, tale collocazione deve essere riportata sul registro.
Passaggi di proprietà
Un cane non può essere allontanato dalla madre, e pertanto ceduto, prima che siano trascorsi 60 giorni dalla nascita.
E’ vietato il passaggio di proprietà di cani che non siano già stati identificati e registrati.
Ogni passaggio di proprietà deve essere accompagnato dall’attestazione di iscrizione presso l'Anagrafe canina e dalla dichiarazione sottoscritta dal cedente e dal nuovo proprietario. Se il cedente è un canile, rifugio o altra struttura di accoglienza (stallo) di un'altra Regione, il cane deve essere accompagnato dal modulo previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 3/07/2014 “Linee Guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione”
Il nuovo proprietario dell’animale deve comunicare per la registrazione l’acquisizione del cane al proprio Comune di residenza entro 15 giorni dal passaggio, mentre il precedente proprietario deve comunicare la cessione al Comune in cui era registrato il cane. Tali tempi sono ridotti a 10 giorni nel caso di cani provenienti da altre Regioni.
Cambio di residenza del proprietario
Il cambio di residenza del proprietario deve essere comunicato all'Anagrafe Canina dei Comuni interessati (sia quello di emigrazione che di immigrazione) entro 15 giorni dall’avvenuto cambio di residenza presso l'Anagrafe della popolazione residente.
Animali provenienti dall'estero
L’iscrizione nell'Anagrafe Canina di can provenienti dall’estero avviene previa presentazione della documentazione prevista dalle norme o regolamenti in vigore.
Smarrimento
Lo smarrimento del cane deve essere comunicato all'Anagrafe Canina di iscrizione dell’animale entro 3 giorni dallo smarrimento.
Rinuncia alla proprietà
E' vietato a chiunque abbandonare qualunque animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a conferire gli animali alle strutture individuate a tale scopo e, nel caso di animali registrati, a darne comunicazione al Comune di residenza e registrazione entro 15 giorni dalla rinuncia. La mancata comunicazione al Comune della rinuncia alla proprietà è equiparata all'abbandono dell'animale.
Decesso
Il decesso del cane deve essere comunicato all'Anagefe Canina di registrazione dell’animale entro 15 giorni dall’evento, presentando apposita dichiarazione o certificato del veterinario.
Qualora per errore o involontariamente venga ucciso un cane identificato, occorre darne segnalazione entro 5 giorni al Sindaco del Comune dove è avvenuto il fatto.
Passaporti per animali
Il soggetto abilitato al rilascio dei passaporti per cani è il Servizio Veterinario dell'AUSL.
Sono severamente condannati atti di crudeltà contro gli animali, i maltrattamenti, l'abbandono, lo sfruttamento a fine di accattonaggio e l'utlizzo per competizioni violente.
E' fatto divieto a chiunque di lasciare vagare liberamente sul territorio comunale cani di qualsiasi taglia (ordinanza del Comune di Baiso n. 4 del 27.02.2008) ed è altresì obbligatorio raccogliere le deiezioni del proprio animale su strade, piazze ed aree vedi del territorio comunale.
Divieto di detenzione alla catena
La L.R. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale” come modificata dalla L.R. 3/2013, vieta al detentore di animali d’affezione l’utilizzo della catena o di altro strumento di contenzione similare, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o ragioni urgenti e solo temporanee di sicurezza.
Unità organizzativa genitore
Responsabile
Tipo di organizzazione
Assessore di riferimento
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Allegati
Contatti
Ulteriori Informazioni
Orari di apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30;
- martedì pomeriggio, dalle 15,00 alle 17,00;
- sabato, dalle 9,00 alle 12,00
Ultimo aggiornamento: 24 settembre 2024, 16:06