Descrizione
Contraendo matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".
Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.
Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.
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Matrimoni Civili e Unioni Civili
Il matrimonio civile è un atto pubblico volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile.
Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni di matrimonio.
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
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non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
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non devono essere interdetti per interdetti per infermità di mente ;
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non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
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la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
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non possono contrarre matrimonio tra loro:
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gli ascendenti (i nonni) e i discenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
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i fratelli e le sorelle;
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lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
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gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
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gli affini in linea collaterale in secondo grado;
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l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
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i figli adottivi della stessa persona;
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l'adottato e i figli dell'adottante;
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l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
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persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’Ufficiale dello Stato Civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel Comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili.
L’Ufficiale di Stato Civile celebrante, alla presenza di due testimoni.
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’Ufficiale dello Stato Civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.
Luoghi in cui è ammessa la celebrazione
Nel Comune di Baiso è possibile celebrare il matrimonio o l’ unione civile nella Sala del Consiglio posta in Piazza della Repubblica n. 1, oppure nella Biblioteca Ca’ Toschi, posta in via Ca’ Toschi n. 8.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al Parroco o al Ninistro di culto che ne ha fatto richiesta.
Dopo la celebrazione del matrimonio il Parroco o il Ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato.
Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.
Ultimo aggiornamento: 4 aprile 2024, 12:51