Materie del servizio
A chi è rivolto
Aziende con sede nel Comune di Baiso
Come fare
Per la vidimazione dei registri cartacei e per la dichiarazione di autovidimazione la richiesta deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive tramite il portale Accesso Unitario.
E' necessario selezionare l'intervento seguendo il percorso: AGRICOLTURA, COMMERCIO, DEMANIO E ALTRE ATTIVITA' PRODUTTIVE > Commercio in sede fissa, forme speciali di vendita > commercio cose antiche e usate> Vidimazione
Dopo aver presentato la richiesta, solo per i registri cartacei, è necessario recarsi, previo appuntamento, presso l’ufficio commercio del comune di Baiso presentando il registro cartaceo da vidimare. Si ricorda che il registro presentato deve essere l'unico registro che sarà utilizzato per l'attività in oggetto. Dovrà contenere tutti gli elementi informativi (ditta, indirizzo, codice fiscale, p.iva ect) e tutte le pagine dovranno essere numerate.
Il personale addetto provvederà in un tempo massimo di 30 giorni.
Autovidimazione
Per le seguenti tipologie di attività il Ministero (Parere ministeriale 20/06/2017, n. 557/PAS/U/009438/12015(1) riconosce formalmente la validità dell'Autovidimazione dei registri:
- registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati
- registro degli affari giornalieri delle agenzie di affari per conto terzi
L'autovidimazione è una semplice autodichiarazione di conoscenza e di responsabilità, allegata al registro delle operazioni giornaliere.
Cosa serve
Richiesta di vidimazione
Cosa si ottiene
Vidimazione registro
Tempi e scadenze
30 giorni
Condizioni di servizio
Contatti Utili
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
L’abrogazione dell’art. 126 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) non esclude l’obbligo della tenuta del registro delle operazioni poste in essere giornalmente (c.d. registro di PS).
Il Consiglio di Stato con parere n. 15 del 2 marzo 2018 si è espresso nel senso che l’intervento demolitorio sull’art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.
Pertanto coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS.
Il registro delle operazioni giornaliere, prima di essere messo in uso, dovrebbe essere vidimato dall’autorità di pubblica sicurezza (il Comune), ma per effetto di recenti disposizioni di semplificazione, il titolare dell’attività può:
procedere ad una semplice autovidimazione del registro cartaceo inviando una dichiarazione al SUAP;
tenere i registro in modalità informatica con le modalità previste dall’art. 2215-bis del C.C., inviandone dichiarazione al SUAP
Solo per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo non sussiste l’obbligo della tenuta del registro di P.S. di cui all’art. 128 del TULPS.
Ultimo aggiornamento: 24 marzo 2026, 08:37