Materie del servizio
A chi è rivolto
A tutti.
Descrizione
Denuncia di morte
La denuncia di morte deve essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, entro 24 ore dall’evento da:
- un congiunto o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, se il decesso è avvenuto in abitazione privata. Di solito provvede direttamente l’impresa di onoranze funebri che organizza il funerale;
- dalla Direzione Sanitaria, se il decesso è avvenuto in un luogo di cura.
Per potere redigere l’atto di morte devono essere esibiti il certificato di morte rilasciato dal medico curante che ha accertato il decesso e la scheda Istat debitamente compilata dal medico stesso.
La visita necroscopica attivata dall’Ufficiale di Stato Civile deve essere effettuata, salvo casi particolari, non prima che siano decorse 15 ore dal decesso.
L’Ufficiale dello Stato Civile redige immediatamente l’atto di morte e, previa acquisizione del certificato di visita necroscopica, rilascia il permesso di seppellimento della salma, che potrà avvenire non prima che siano trascorse 24 ore dalla morte, salvo quanto diversamente indicato dal medico necroscopo.
La richiesta di autorizzazione al trasporto del cadavere dal luogo di morte al luogo di sepoltura deve essere richiesta all’Ufficio di Polizia Mortuaria del Comune ove è avvenuto il decesso.
Se la salma viene cremata sono necessari ulteriori documenti che saranno predisposti dall’Ufficio suddetto.
Come fare
Per tutte le oprazioni inerenti il funerale e la sepoltura o tumulazione del defunto è necessario rivolgersi all’Ufficio di Polizia Mortuaria previo appuntamento
Cosa serve
Appuntamento
Cosa si ottiene
Denuncia di morte
Tempi e scadenze
La pratica viene evasa entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda
Accedi al servizio
Canale fisico:
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici:
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa Responsabile
Più informazioni su
NORMATIVA
D.P.R. 10/09/1990 n. 285
D.P.R. 03/11/2000 n. 396
Ultimo aggiornamento: 30 aprile 2024, 11:41